I menù europei dovranno segnalare gli allergeni

Dal 13 dicembre diventa operativo il regolamento dell’Unione europea: le carte di pub, mense e ristoranti dovranno segnalare la presenza dei principali alimenti fonte di allergie.

Parola d’ordine trasparenza, anche a tavola. Sono settimane di vera e propria rivoluzione per i ristoranti italiani: dal 13 dicembre anche i menu dovranno essere rivisti in base alle norme comunitarie. Diventerà operativo, infatti, il regolamento dell’Unione europea 1169/2011, secondo cui ogni carta dovrà specificare – piatto per piatto – l’eventuale presenza dei 14 principali nutrienti fonti di allergie. Per intenderci: latte, glutine, uova, arachidi, semi di sesamo, soia, frutta a guscio, sedano, senape, anidride solforosa, lupini, molluschi, pesce, crostacei.


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Un allergene è una sostanza solitamente innocua per la maggior parte delle persone, ma che in taluni individui (i soggetti allergici) è in grado di produrre manifestazioni allergiche di varia natura.

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In Italia ci sono ben 8 milioni di allergici e per loro è davvero importante sapere esattamente cosa contiene un piatto per evitare problemi che potrebbero tramutarsi in un vero e proprio pericolo per la salute. Perché sapere esattamente cosa contiene un piatto evita problemi?

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Con i nostri servizi è possibile specificare se si ha una particolare intolleranza alimentare, così facendo i piatti che contengono determinati allergeni saranno immediatamente individuabili da chi consulta il menu.

Perché anche un regolamento sulle informazioni degli alimenti da inserire nei menu?

Negli ultimi quindici anni il numero di persone che soffre di allergie alimentari è raddoppiato, tanto che più del 10% della popolazione dichiara di soffrire di qualche tipo di intolleranza alimentare. Per garantire la sicurezza di queste persone e tutelare i loro diritti, il nuovo regolamento sull’informazione alimentare (allergeni), in applicazione del Regolamento europeo 1169/2011, sancisce che tutte le imprese che servono le collettività devono segnalare la presenza di allergeni contenuti nelle preparazioni alimentari.

Pertanto, come procedere? A partire da quando scatta l’obbligo? Chi è interessato da questo obbligo? Quali sono gli allergeni da comunicare e che succede se non si adempie a tale obbligo? Il regolamento è molto ampio e può essere riassunto in sei punti chiave:

1. Qual è l’oggetto del nuovo regolamento in materia di allergeni?

Fornire informazioni sulle preparazioni alimentari contenenti possibili allergeni.

2. Chi sono i soggetti interessati?

Una delle principali novità di questo regolamento è l’inclusione degli alimenti non preimballati somministrati dalle collettività: ristoranti, bar, imprese di ristorazione, mense (scuole, ospedali) e distributori automatici.

3. Da quando è in vigore?

Sebbene sia già possibile uniformarsi alla normativa, l’articolo 55 del Regolamento stabilisce il 13 dicembre 2014 come data ultima.

4. Quali sono gli allergeni che devono essere comunicati?

Il Regolamento prevede come obbligatoria “l’indicazione di qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.
Per semplificare la sua applicazione, il regolamento contiene un elenco delle sostanze allergiche da indicare chiaramente, anche quando tali sostanze siano presenti in quantità trascurabili. Il regolamento elenca le 14 sostanze allergiche come ad esempio i latticini, il pesce e il glutine e altri meno conosciuti come il sedano, il sesamo e i solfiti.

5. In che modo trasmettere le informazioni?

La normativa europea prevede l’obbligo di comunicare la presenza di allergeni. Il modo più semplice è farlo mediante un avviso scritto riportato nel menù (di seguito ti suggeriamo alcune idee su come informare i tuoi clienti della presenza di allergeni).

6. Che succede se non si osserva il regolamento in materia di allergeni?

Nel caso in cui un cliente o il consumatore finale soffra di una reazione allergica o di un’intolleranza, con il nuovo regolamento la responsabilità ricade sul ristorante, passibile di sanzioni.


Non solo i pubblici esercenti ma chiunque venda o somministri alimenti, in qualsivoglia contesto, deve informare i consumatori in merito alla presenza – anche solo eventuale – di ingredienti allergenici. Sono perciò responsabili i legali rappresentanti, o soggetti a tal uopo delegati, di:

  • bar e gelaterie, chioschi banchetti e venditori ambulanti, tavole calde e self-service, take-away e kebab, pizzerie, enoteche, trattorie, ristoranti;
  • mense scolastiche, aziendali e ospedaliere, esercizi di catering;
  • hotel, pensioni, campeggi, ostelli, bed & breakfast, circoli sportivi, associazioni anche caritatevoli, dopolavori ferroviari, sagre.

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