La Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 anche per i RISTORANTI

L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato il D.lgs 231 del 15 dicembre 2017, recante Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.  1169/2011, relativo  alla  fornitura  di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n.  170 “Legge di delegazione europea 2015”, che entrerà in vigore a partire da 09.05.2018.

Secondo quanto indicato nell’Art. 1, il campo di applicazione del nuovo decreto non annulla ma conferma la validità del regime sanzionatorio attualmente previsto dal Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre “Codice del Consumo”.

L’altra definizione importante è indicata nel Art. 2, che stabilisce chi è il soggetto  responsabile.

L’Art. 19 “Vendita di prodotti non preimballati”, stabilisce importanti regole che tutti gli esercizi in cui si vendono e si somministrano alimenti e bevande non confezionati all’origine: dalla ristorazione tradizionale a quella veloce, passando dai centri commerciali alla ristorazione viaggiante, dalla ristorazione collettiva alla distribuzione automatica.

Autorità competenti designate all’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. UE 1169/2011:

  • il Dipartimento ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) del MIpaaf è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto;
  • l’AGCM ed altre autorità di controllo e contestazione, applicando la procedura prevista dalla Legge 689/81.

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