A cura della dott.ssa biol. Sara Giammarini, consulente e formatrice in Sicurezza Alimentare
Il Reg. CE 1169/2011 introduce l’obbligo di inserire le dichiarazioni nutrizionali in etichetta per i prodotti confezionati, a partire dal prossimo 14 Dicembre 2016.
Questo provvedimento è stato pensato per garantire una maggiore consapevolezza del consumatore nei confronti del contenuto degli alimenti che assumono, in termini di quantità di proteine, grassi e zuccheri, nonchè valore energetico.
Mentre risulta subito chiaro che queste disposizioni non sono applicabili per i prodotti preincartati (ossia sfusi ed incartati al momento dell’acquisto, come può avvenire per un banco gastronomia) e per i prodotti come l’ortofrutta di IV (lavata, sezionata e confezionata) e V (lavata, sezionata, precotta e confezionata) gamma, oltre che per i menù di bar e ristoranti, nel corso dell’anno si è molto dibattuto sulle realtà produttrici che dovevano ritenersi escluse dall’obbligo.
Il Regolamento prevede infatti che la dichiarazione possa essere omessa su alimenti “forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” (Reg. CE 1169/2011, All. V, punto 19).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito solo negli ultimi giorni una delucidazione su cosa si debba intendere per “fabbricante di piccole quantità” : nella Circolare Ministeriale si chiarisce quindi sono escluse dall’obbligo le micro imprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato (o bilancio) annuo inferiore a 2 milioni di Euro.
Tali realtà sono molto comuni nel paesaggio dei produttori agro-alimentari Italiani, ma è necessario aggiungere che le imprese che ricadono nella definizione sono esentate solo se:

  • vendono il prodotto al consumatore finale senza intermediari, come può avvenire in un mercato, una sagra, una fiera, un negozio di proprietà dell’azienda produttrice o uno spaccio aziendale.
  • vendono il prodotto alle “collettività” intese come ristoranti, mense, ospedali e comunque strutture che preparano alimenti destinati al consumo immediato.
  • forniscono il prodotto ad strutture di vendita al dettaglio locali, ossia realtà di commercio al dettaglio nel territorio della Provincia e delle Province contermini.

Come appare evidente, i limiti dell’esclusione dall’obbligo pur essendo definiti, presentano margini a volte sfumati e soggetti ad interpretazione: tutto questo si affianca anche alla mancanza, ad oggi, di un piano sanzionatorio per chi non rispetta l’obbligo.
In conclusione, i produttori delle nostre Piccole e Medie Imprese devono analizzare con attenzione le variabili che riguardano la loro produzione, le loro condizioni di vendita ed il rapporto costi/benefici tra l’effettiva o la mancata adesione a quanto previsto dal Regolamento Europeo, fermo restando che a prescindere dai limiti dell’obbligo e delle deroghe, fornire indicazioni sul valore nutrizionale dei propri prodotti è un’attenzione per il consumatore, oltre che una conferma sulla qualità dei prodotti messi in vendita.
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