A cura della dott.ssa biol. Sara Giammarini, consulente e formatrice in Sicurezza Alimentare
Come sappiamo, il Reg. CE 1169/2011 stabilisce l’obbligo di evidenziare la presenza di ingredienti con potenziale allergenico (nelle etichette di prodotto, nel libro degli ingredienti e nei menù nel caso di somministrazione al tavolo), e descrive quali sono queste sostanze nell’ Allegato II, dividendole in 14 categorie.
Balza subito all’occhio che nell’elenco non sono citati alcuni cibi capaci di provocare reazioni, come ad esempio le fragole; in effetti gli alimenti con potere allergizzante o sensibilizzante sono centinaia, ma il Legislatore Europeo ha valutato dati epidemiologici come la percentuale di popolazione soggetta, la gravità delle reazioni e la diffusione degli ingredienti nell’alimentazione, arrivando così a circoscrivere l’obbligo all’elenco presente nel Regolamento.
Tutti gli Operatori del Settore Alimentare sono quindi tenuti a fornire indicazioni precise ed esaurienti ai consumatori, attenendosi a quanto previsto dalle disposizioni specifiche come nel caso del Reg. CE 1169/2011, oltre che naturalmente in base alla trasparenza che ogni Produttore riserva alla propria clientela.
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